Normativa per i funerali delle vittime da Coronavirus

Normativa per i funerali delle vittime da coronavirus

Il Ministero della Salute, in data 8 aprile 2020, ha disposto urgenti disposizioni inerenti le procedure sicure da mettere in atto per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Queste indicazioni di sicurezza sono valide per l’intero territorio nazionale. Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio.

Quali sono le linee direttrici?

  • Identificare percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione e stabilire le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre.
  • Evitare le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio.
  • Potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione.

Qual è l’attuale quadro normativo per le vittime da Covid-19?

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017
Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”del d.lgs. n. 81/2008
 
Come dovranno comportarsi i Sindaci?
Le indicazioni sono valide fino a un mese dopo l’emergenza.
Il sindaco deve emanare eventuali provvedimenti contingibili e urgenti in base all’evoluzione di mortalità sul territorio.
Per i morti da Coronavirus occorre applicare le indicazioni fornite dal governo.

 

Quali sono le precauzioni da adottare per tutti i defunti di Covid-19?

1. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite dropletsaerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.

2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di protezione individuale appropriata: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

3. Il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.

4. Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazioneconservativo comunque denominato, o altri quali lavaggiotaglio di unghiecapellibarba e di tamponamento.

5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

6. Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.

Si parla di potenziamento delle strutture crematorie per le vittime da Covid-19

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale.

2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.

3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l’intero arco della giornata.

4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.

5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.

6. Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.

8. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:  le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati.

Come si esegue il trasporto funebre in cimitero o crematorio?

1.Il primo medico intervenutose il decesso avviene all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;

2. In caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;

3. Se il decesso avviene all’interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;

4. In caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;

5. In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;

6. Luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;

7. Luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;

8. In assenza di volere degli aventi titolo, ovvero qualora non sia possibile acquisirlo, per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, si applica quanto previsto dall’art.4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco;

9. In caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l’intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo.

Indicazioni per i cimiteri

  1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori.
  2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
  3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.